RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Metti al sicuro la tua professione

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Devi considerare l’importanza di tutelare te stesso e la tua attività: una disattenzione, un’omissione o una negligenza, infatti, possono costare molto caro.
Dal 2013 la sottoscrizione di un’assicurazione RC Professionale è diventata obbligatoria per TUTTI i professionisti iscritti ad un Albo e per TUTTE le società tra professionisti. Sottoscrivendo la polizza RC Professionale tuteli il tuo patrimonio da richieste di risarcimento per eventuali danni causati ai clienti.

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Area Tecnica

  • Geometri
  • Ingegneri e Architetti
  • Periti Industriali
  • Amministratori di condominio
  • Asseveratori

Area Economico Giuridica

  • Avvocati e Studi Legali
  • Commercialisti
  • Consulenti del Lavoro

Area Medica

  • Medici Liberi Professionisti
  • Medici Dipendenti SSN e Strutture Private
  • Sanitari non Medici

Le assicurazioni per i Professionisti dell’Area Tecnica

Responsabilità civile verso terzi

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne lAssicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi errore professionale commesso dallAssicurato.

Garanzie comprese

  • Danni a cose e/o persone: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle Perdite Pecuniarie derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale commesso dall’Assicurato.
  • Danni derivanti da interruzione/ sospensione di attività di terzi: L’Assicuratore si obbliga a
    tenere indenne l’Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato.
  • Danni derivanti da responsabilità contrattuale e ritardo: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per responsabilità contrattuale e ritardo nell’esecuzione dell’Attività Professionale
  • Proprietà Intellettuale: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da violazione dei diritti di proprietà intellettuale
  • Diffamazione: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall’Assicurato.
  • Azioni dolose/fraudolente del Dipendente: l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, che non sia l’autore materiale dell’atto, dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.
  • Costi di difesa: L’Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Massimale: da 250.000 € a 2.5 milioni €

Le assicurazioni per i Professionisti dell’Area Economico Giuridica

Responsabilità civile verso terzi

L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale di avvocato, nella sua qualità di libero professionista iscritto all’Albo del relativo ordine.
In particolare, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni Perdita Patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti, a titolo di risarcimento per i Danni involontariamente cagionati da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle proprie attività, tra le quali si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e
non esclusivo:

Garanzie comprese

  • Attività di consulenza fiscale e sanzioni anche di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell’assicurato per responsabilità attribuibili all’assicurato 
  • Funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale (es. Curatore di procedure fallimentari, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, attività inerente esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998, Custode giudiziario) 
  • Attività di arbitro rituale o irrituale 
  • Fatti colposi e/o dolosi di collaboratori, dipendenti, praticanti, sostituti di udienza o ausiliari dell’assicurato 
  • Costi di difesa nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza

Massimale: da 250.000 € a 2.5 milioni €

Le assicurazioni per i Professionisti dell’Area Medica

Il nostro partner di fiducia è App Broker: prodotti AIG, AmTrust, Awac, Lloyd's, BH Italia

Scegli la soluzione che si adatta alle tue esigenze

RC Medici liberi professionisti

RC Professionale Sanitari Non-Medici

Colpa Grave Dipendenti PA/MEF

Colpa Grave Medici dipendenti SSN e strutture Private

RC Medici liberi professionisti

La presente Garanzia è rivolta a tutelare il Medico Assicurato, tenendolo indenne di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Danni derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell’Attività professionale, unicamente nei casi di:

  • Responsabilità Civile verso terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’Attività professionale dichiarata ed indicata nella Scheda di Polizza;
  • Azione di rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria nonché di Surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge;
  • Eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
Garanzia aggiuntiva opzionale

Massimale: da 1 milione € a 3 milioni €
Retroattività: da 1 anno a illimitata

RC Professionale Sanitari Non-Medici

 La presente Garanzia è rivolta a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel modulo di Proposta e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio.

      L’Assicurazione risponde:
  • dei Danni e delle Perdite Patrimoniali, definiti all’articolo 3, cagionati a terzi per fatto, errore
    od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta;
  • dei Danni, definiti all’articolo 3, cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla
    conduzione dello studio o dell’ambulatorio, ossia dei locali adibiti all’attività professionale
    esercitata in proprio e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti; sono
    compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi da danneggiamenti a cose che provochino
    l’interruzione o sospensione totale o parziale o il mancato o ritardato avvio di loro attività
    produttive o loro attività di servizi;
  • Eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

Massimale: da 250.000 € a 5 milioni €
Retroattività: da decorrenza a 5 anni

  • Assistente Sanitario
  • Audiologo
  • Audioprotesista
  • Biologo
  • Bionaturopata
  • Chinesiologo
  • Chiropratico
  • Cosmetologo
  • Dietista
  • Erborista
  • Fisioterapista
  • Igienista Dentale
  • Infermiere Professionale NON Ostetrico
  • Logopedista
  • Massaggiatore/MassoFisioterapista/Massoterapista
  • Naturopata/Nutripuntore
  • Operatore Socio Sanitario
  • Ortottista
  • Osteopata
  • Perfusionista
  • Podologo
  • Pranoterapeuta
  • Riflessologo
  • Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
  • Tecnico nell’Alimentazione Dietetica
  • Tecnico Dentale
  • Tecnico di Laboratorio
  • Tecnico Iperbarico
  • Tecnico Neurofisiopatologo
  • Tecnico Ortopedico
  • Tecnico per l’Ambiente del lavoro
  • Tecnico Radiologo
  • Terapista Audiometrico
  • Terapista Neurologico e Psicomotorio 
  • Terapista Occupazionale
  • Terapista Shiatzu
  • Tossicologo Ambientale

Colpa Grave Dipendenti PA/MEF

L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali specificate in Scheda di Copertura, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.
La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di Appartenenza e/o all’Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni specificate in Scheda di Copertura; nonché in conseguenza dell’attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. 

La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall’Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

Massimale: da 250.000 € a 2.500.000 €
Retroattività: Nessuna, 5 anni o illimitata
Postuma: Nessuna2 anni o 5 anni

Estensioni:

  • Agente Contabile
  •  Amministratore
  •  Assessore
  •  Avvocato
  •  Cancelliere
  •  Capo commissario polizia
  •  Capo di Gabinetto
  •  Commissario
  •  Componente commissione concorso, selezione, gare
  •  Consigliere
  •  Consigliere CdA
  •  Consigliere Comunale
  •  Consigliere Provinciale
  •  Console
  •  Dipendente amministrativo
  •  Dipendente Tecnico
  •  Direttore Amministrativo
  •  Direttore di Dipartimento
  •  Direttore Didattico
  •  Direttore Generale
  •  Dirigente Amministrativo
  •  Dirigente Tecnico
  •  Docente Universitario
  •  Economo
  •  Funzionario
  •  Funzionario Amministrativo
  •  Funzionario tecnico
  •  Magistrato
  •  Membro CdA Unverisitario / Scolastico
  •  Membro Collegio Sindacale/dei Revisori
  •  Membro Comitato etico
  •  Polizia Municipale
  •  Posizione Organizzativa Elevata Responsabilità – Amministrativa
  •  Posizione Organizzativa Elevata Responsabilità – Tecnica
  •  Prefetto
  •  Preside
  •  Presidente
  •  Presidente collegio sindacale
  •  Pro Rettore
  •  Quadro Amministrativo
  •  Quadro tecnico
  •  Questore
  •  Responsabile Posizione Organizzativa Amministrativa
  •  Responsabile Posizione Organizzativa Tecnica
  •  Rettore
  •  Revisore
  •  RUP
  •  Segretario Comunale
  •  Segretario Generale
  •  Sindaco
  •  Tesoriere
  •  Ufficiale Giudiziario
  •  Ufficiale Polizia Municipale
  •  Ufficiale Rogante
  •  Vice Commissario
  •  Vice Prefetto
  •  Vice Preside
  •  Vice Presidente
  •  Vice Questore
  •  Vice Segretario
  •  Vice Sindaco

Colpa Grave Medici dipendenti SSN e strutture Private

La presente Garanzia è rivolta a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a versare a seguito di: 

  • sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dalla Corte dei Conti ;
  • sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dall’Autorità Giudiziaria ordinaria in sede civile nel processo promosso nei confronti dell’Assicurato dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria Privata
  • rivalsa di responsabilità amministrativa esercitata dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria e di surroga ai sensi dell’Art. 1916 comma 1 c.c. esperita
    dall’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria anche ai sensi dell’art.9 Legge 24/2017

L’Assicurazione è operante anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in rapporto di servizio con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina.
L’Assicurazione è estesa inoltre alla Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile degli Assicurati. L’Assicurazione opera altresì con riferimento alla responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana, indipendentemente dal giudizio di colpa grave.

Massimale: da 1.000.000 € a 5.000.000 €
Retroattività: 10 anni o illimitata

Garanzia aggiuntiva opzionale

  • Ambito: Pubblico, Privato oppure Entrambi
  • Copertura assicurativa: Colpa grave per medico-sanitario in forza oppure Colpa Grave per personale medico-sanitario non più in attività (la copertura si riferisce ad eventi posti in essere fino alla data di cessazione dell’attività)
  • Dirigente Medico / Assistente Medico / Medici in rapporto di libera professione
  • Direttore Medico di struttura semplice o complessa / Medico Primario – Aiuto Primario / Responsabile di Unità operativa
  • Medico Contrattista / Convenzionato del Sistema Sanitario Nazionale
  • Dirigente Sanitario non Medico / Specializzando / Personale Universitario Convenzionato
  • Personale Sanitario non Medico e non Dirigente / Professioni di interesse sanitario

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo redatto ai sensi del Regolamento Ivass n. 41 del 02/08/2018 presente in Agenzia