RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Metti al sicuro la tua professione
Devi considerare l’importanza di tutelare te stesso e la tua attività: una disattenzione, un’omissione o una negligenza, infatti, possono costare molto caro.
Dal 2013 la sottoscrizione di un’assicurazione RC Professionale è diventata obbligatoria per TUTTI i professionisti iscritti ad un Albo e per TUTTE le società tra professionisti.
Sottoscrivendo la polizza RC Professionale tuteli il tuo patrimonio da richieste di risarcimento per eventuali danni causati ai clienti.
Area Tecnica
- Geometri
- Ingegneri e Architetti
- Periti Industriali
- Amministratori di condominio
- Asseveratori
Area Economico Giuridica
- Avvocati e Studi Legali
- Commercialisti
- Consulenti del Lavoro
Area Medica
- Medici Liberi Professionisti
- Medici Dipendenti SSN e Strutture Private
- Sanitari non Medici
Le assicurazioni per i Professionisti dell’Area Tecnica
Responsabilità civile verso terzi
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi errore professionale commesso dall’Assicurato.
Garanzie comprese
- Danni a cose e/o persone: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle Perdite Pecuniarie derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale commesso dall’Assicurato.
- Danni derivanti da interruzione/ sospensione di attività di terzi: L’Assicuratore si obbliga a
tenere indenne l’Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato. - Danni derivanti da responsabilità contrattuale e ritardo: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per responsabilità contrattuale e ritardo nell’esecuzione dell’Attività Professionale
- Proprietà Intellettuale: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da violazione dei diritti di proprietà intellettuale
- Diffamazione: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall’Assicurato.
- Azioni dolose/fraudolente del Dipendente: l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, che non sia l’autore materiale dell’atto, dalle Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.
- Costi di difesa: L’Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Massimale: da 250.000 € a 2.5 milioni €
Le assicurazioni per i Professionisti dell’Area Economico Giuridica
Responsabilità civile verso terzi
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale di avvocato, nella sua qualità di libero professionista iscritto all’Albo del relativo ordine.
In particolare, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni Perdita Patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, compresi i clienti, a titolo di risarcimento per i Danni involontariamente cagionati da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle proprie attività, tra le quali si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e
non esclusivo:
Garanzie comprese
- Attività di consulenza fiscale e sanzioni anche di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell’assicurato per responsabilità attribuibili all’assicurato
- Funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale (es. Curatore di procedure fallimentari, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, attività inerente esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998, Custode giudiziario)
- Attività di arbitro rituale o irrituale
- Fatti colposi e/o dolosi di collaboratori, dipendenti, praticanti, sostituti di udienza o ausiliari dell’assicurato
- Costi di difesa nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza
Massimale: da 250.000 € a 2.5 milioni €
Le assicurazioni per i Professionisti dell’Area Medica
Il nostro partner di fiducia è App Broker: prodotti AIG, AmTrust, Awac, Lloyd's, BH Italia
Scegli la soluzione che si adatta alle tue esigenze
RC Medici liberi professionisti
RC Professionale Sanitari Non-Medici
Colpa Grave Dipendenti PA/MEF
Colpa Grave Medici dipendenti SSN e strutture Private
RC Medici liberi professionisti
La presente Garanzia è rivolta a tutelare il Medico Assicurato, tenendolo indenne di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile in conseguenza di Danni derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell’Attività professionale, unicamente nei casi di:
- Responsabilità Civile verso terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’Attività professionale dichiarata ed indicata nella Scheda di Polizza;
- Azione di rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria nonché di Surrogazione dell’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge;
- Eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
Garanzia aggiuntiva opzionale
- Ultrattività: Estensione volontaria in caso di prosecuzione dell’Attività
Massimale: da 1 milione € a 3 milioni €
Retroattività: da 1 anno a illimitata
RC Professionale Sanitari Non-Medici
La presente Garanzia è rivolta a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel modulo di Proposta e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio.
- dei Danni e delle Perdite Patrimoniali, definiti all’articolo 3, cagionati a terzi per fatto, errore
od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta; - dei Danni, definiti all’articolo 3, cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla
conduzione dello studio o dell’ambulatorio, ossia dei locali adibiti all’attività professionale
esercitata in proprio e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti; sono
compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi da danneggiamenti a cose che provochino
l’interruzione o sospensione totale o parziale o il mancato o ritardato avvio di loro attività
produttive o loro attività di servizi; - Eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
Massimale: da 250.000 € a 5 milioni €
Retroattività: da decorrenza a 5 anni
- Assistente Sanitario
- Audiologo
- Audioprotesista
- Biologo
- Bionaturopata
- Chinesiologo
- Chiropratico
- Cosmetologo
- Dietista
- Erborista
- Fisioterapista
- Igienista Dentale
- Infermiere Professionale NON Ostetrico
- Logopedista
- Massaggiatore/MassoFisioterapista/Massoterapista
- Naturopata/Nutripuntore
- Operatore Socio Sanitario
- Ortottista
- Osteopata
- Perfusionista
- Podologo
- Pranoterapeuta
- Riflessologo
- Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
- Tecnico nell’Alimentazione Dietetica
- Tecnico Dentale
- Tecnico di Laboratorio
- Tecnico Iperbarico
- Tecnico Neurofisiopatologo
- Tecnico Ortopedico
- Tecnico per l’Ambiente del lavoro
- Tecnico Radiologo
- Terapista Audiometrico
- Terapista Neurologico e Psicomotorio
- Terapista Occupazionale
- Terapista Shiatzu
- Tossicologo Ambientale
Colpa Grave Dipendenti PA/MEF
L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali specificate in Scheda di Copertura, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.
La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di Appartenenza e/o all’Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni specificate in Scheda di Copertura; nonché in conseguenza dell’attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall’Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.
Massimale: da 250.000 € a 2.500.000 €
Retroattività: Nessuna, 5 anni o illimitata
Postuma: Nessuna, 2 anni o 5 anni
Estensioni:
- Danni materiali e corporali verso terzi
- Attività di responsabile per la prevenzione della corruzione l. 190/2012 e pubblicità e trasparenza dl. 33/2013
- Responsabilità amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi
- Agente Contabile
- Amministratore
- Assessore
- Avvocato
- Cancelliere
- Capo commissario polizia
- Capo di Gabinetto
- Commissario
- Componente commissione concorso, selezione, gare
- Consigliere
- Consigliere CdA
- Consigliere Comunale
- Consigliere Provinciale
- Console
- Dipendente amministrativo
- Dipendente Tecnico
- Direttore Amministrativo
- Direttore di Dipartimento
- Direttore Didattico
- Direttore Generale
- Dirigente Amministrativo
- Dirigente Tecnico
- Docente Universitario
- Economo
- Funzionario
- Funzionario Amministrativo
- Funzionario tecnico
- Magistrato
- Membro CdA Unverisitario / Scolastico
- Membro Collegio Sindacale/dei Revisori
- Membro Comitato etico
- Polizia Municipale
- Posizione Organizzativa Elevata Responsabilità – Amministrativa
- Posizione Organizzativa Elevata Responsabilità – Tecnica
- Prefetto
- Preside
- Presidente
- Presidente collegio sindacale
- Pro Rettore
- Quadro Amministrativo
- Quadro tecnico
- Questore
- Responsabile Posizione Organizzativa Amministrativa
- Responsabile Posizione Organizzativa Tecnica
- Rettore
- Revisore
- RUP
- Segretario Comunale
- Segretario Generale
- Sindaco
- Tesoriere
- Ufficiale Giudiziario
- Ufficiale Polizia Municipale
- Ufficiale Rogante
- Vice Commissario
- Vice Prefetto
- Vice Preside
- Vice Presidente
- Vice Questore
- Vice Segretario
- Vice Sindaco
Colpa Grave Medici dipendenti SSN e strutture Private
La presente Garanzia è rivolta a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a versare a seguito di:
- sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dalla Corte dei Conti ;
- sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dall’Autorità Giudiziaria ordinaria in sede civile nel processo promosso nei confronti dell’Assicurato dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria Privata
- rivalsa di responsabilità amministrativa esercitata dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria e di surroga ai sensi dell’Art. 1916 comma 1 c.c. esperita
dall’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria anche ai sensi dell’art.9 Legge 24/2017
L’Assicurazione è operante anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in rapporto di servizio con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina.
L’Assicurazione è estesa inoltre alla Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile degli Assicurati. L’Assicurazione opera altresì con riferimento alla responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana, indipendentemente dal giudizio di colpa grave.
Massimale: da 1.000.000 € a 5.000.000 €
Retroattività: 10 anni o illimitata
Garanzia aggiuntiva opzionale
- Clausola di Responsabilità solidale
- Ambito: Pubblico, Privato oppure Entrambi
- Copertura assicurativa: Colpa grave per medico-sanitario in forza oppure Colpa Grave per personale medico-sanitario non più in attività (la copertura si riferisce ad eventi posti in essere fino
alla data di cessazione dell’attività)
- Dirigente Medico / Assistente Medico / Medici in rapporto di libera professione
- Direttore Medico di struttura semplice o complessa / Medico Primario – Aiuto Primario / Responsabile di Unità operativa
- Medico Contrattista / Convenzionato del Sistema Sanitario Nazionale
- Dirigente Sanitario non Medico / Specializzando / Personale Universitario Convenzionato
- Personale Sanitario non Medico e non Dirigente / Professioni di interesse sanitario
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